Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((   1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre    ))
(( 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27     ))
(( gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente:                 ))
(( "8. Per  l'istruttoria e la decisione dei ricorsi  di riesame e'))
(( fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere     ))
(( dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di  ))
(( riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal     ))
(( comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono ))
(( anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i    ))
(( venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al     ))
(( medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire    ))
(( all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate    ))
(( nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive ))
(( salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta    ))
(( fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis.  Resta               ))
(( altresi' ferma la responsabilita' civile, penale,               ))
(( amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della ))
(( decisione o del ritardo nell'invio della stessa".               ))
  2.  Nell'articolo 4  del  decreto-legge 1  dicembre  1997, n.  411,
convertito, con modificazioni, dalla legge  27 gennaio 1998, n. 5, e'
soppresso il quarto  periodo del comma 2 ed il  comma 4 e' sostituito
dal seguente:
((   "4. In caso di mancato rispetto del termine previsto          ))
(( dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93,  ))
(( si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal           ))
(( regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio     ))
(( 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia     ))
(( imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente".   ))
  3.  All'articolo  5 del  decreto-legge  1  dicembre 1997,  n.  411,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge 27  gennaio 1998,  n. 5,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  " ((  1-bis. )) In  attesa di  tale aggiornamento, le  regioni sono
autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti
di azienda con quota o di sola  quota (( che abbiano efficacia per il
periodo  1998-1999, a  condizione che  tali trasferimenti  riguardino
aziende  con  quote  ovvero  solo   quote  i  cui  dati  siano  stati
regolarmente verificati  e certificati ai sensi  del presente decreto
)) ".
((    3-bis.    I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre    ))
(( 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del           ))
(( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono        ))
(( differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30         ))
(( settembre 1999.                                                 ))
((    3-ter.    Fatte salve le norme in materia di tutela          ))
(( igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei            ))
(( provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del  ))
(( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata ))
(( al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti            ))
(( strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera   ))
(( d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54   ))
(( del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o       ))
(( svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al ))
(( citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b) ";                    ))
  4. Fatte  salve tutte le  altre disposizioni vigenti in  materia di
tutela  igienico  sanitaria   degli  alimenti,  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di  cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 26 maggio  1997, n. 155, e' differita al  30 giugno 1999.
L'autorita'  incaricata   del  controllo,  qualora,  entro   la  data
suddetta,  accerti la  mancata  o la  non  corretta applicazione  del
sistema  di   autocontrollo  di   cui  all'articolo  3   del  decreto
legislativo 26  maggio 1997,  n. 155, prescrive  l'eliminazione delle
carenze  riscontrate,  entro  un congruo  termine  prefissato,  ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto
decreto legislativo.
((  4-bis.    Nelle more dell'attuazione di  quanto disposto dai   ))
(( commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile   ))
(( 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva  ))
(( 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive       ))
(( modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate ))
(( dai produttori agricoli.                                        ))
  5. Al  comma 2  dell'articolo 8 del  decreto legislativo  26 maggio
1997,  n.  155, le  parole:  "all'articolo  3,  commi  2 e  3",  sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
 
          Riferimenti normativi:
                Comma  1  -  Si riporta   di   seguito il  testo  del
          comma  8 dell'art.  2   del decreto-legge   n.   411    del
          1997,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 5 del
          1998:
            "8.    Per l'istruttoria  e la  decisione dei  ricorsi di
          riesame e' fissato il   termine  perentorio  di    sessanta
          giorni  a    decorrere  dalla scadenza del termine   per la
          presentazione dei ricorsi  di riesame di cui al comma    5.
          Nello stesso termine perentorio  le decisioni devono essere
          fatte  pervenire    all'AIMA.    Le    decisioni  pervenute
          all'AIMA oltre detto  termine perentorio  sono  considerate
          irricevibili.  Resta ferma   la   responsabilita'   civile,
          penale,   amministrativa    e disciplinare   degli   autori
          dell'omissione  della  decisione  o  del ritardo nell'invio
          della stessa".
               Comma   2 - Si riporta di  seguito il testo  del commi
          2  e 4 dell'art.  4, del  decreto-legge  n. 411  del  1997,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:
            "2.  Per     il  medesimo     periodo  1997-1998,      la
          dichiarazione      che   gli   acquirenti   sono  tenuti  a
          trasmettere,  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,   del
          regolamento  (CEE)  n.    536/1993 della Commissione del  9
          marzo 1993   e     successive   modificazioni,      ed    i
          relativi    modelli  L1, controfirmati dal produttore, sono
          redatti in conformita'  dei  modelli  approvati,  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
          118, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 luglio
          1997,  n.  204, con  decreto  del  Ministro delle   risorse
          agricole,  alimentari   e  forestali del  15  maggio  1997,
          pubblicato   nella Gazzetta  Ufficiale    della  Repubblica
          italiana  n.    115  del    20  maggio  1997  e  successive
          modificazioni.  Tale  decreto  si  applica  anche  per   la
          eventuale     ''dichiarazione  di    contestazione''.    La
          dichiarazione  di consegna e i  relativi  modelli  L1  sono
          inviati  su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard
          definiti  con  decreto  del    Ministro  per  le  politiche
          agricole.  Gli atti non  conformi a tali  disposizioni sono
          irricevibili. Se il  produttore non controfirma il  modello
          L1  l'AIMA  effettua gli opportuni accertamenti,  anche con
          le modalita'  previste  dall'art.    2,    comma  7,    del
          presente    decreto.  Qualora   la   mancata sottoscrizione
          risulti   ingiustificata, al   produttore si    applica  la
          sanzione  amministrativa   prevista dall'art. 11, comma  1,
          della legge 26 novembre 1992, n. 160".
            "4. I quantitativi di latte  che risultano dai modelli L1
          pervenuti  all'AIMA  oltre  il  termine  del  15    maggio,
          previsto  dal  citato art. 3, paragrafo 2, del  regolamento
          (CEE) n. 536/1993,  sono assoggettati a prelievo definitivo
          per l'intero ammontare, salve  le altre  sanzioni  previste
          dalla legge a carico dell'acquirente".
            -    Si  riporta   di   seguito il   testo   del par.   2
          dell'art. 3  del regolamento (CEE) n. 536/1993:
            "2.  Ogni   anno,  entro  il  15   maggio,   l'acquirente
          trasmette  all'autorita'  competente  dello  Stato   membro
          interessato una distinta dei    conteggi  effettuati    per
          ogni  produttore,   o se  del  caso -  a seconda  di quanto
          deciso  dallo  Stato membro  -  comunica a  detta autorita'
          competente il volume totale,  il volume rettificato a norma
          dell'art. 2,  pargrafo 2,  e il  tenore medio   di  materia
          grassa  del latte  e/o dell'equivalente  latte  che gli  e'
          stato consegnato  da produttori,  nonche'   la  somma   dei
          quantitativi      di   riferimento individuali   di cui   i
          produttori stessi   dispongono    e  il    relativo  tenore
          rappresentativo medio di materia grassa.
            Ove  non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve
          pagare una penalita' pari   all'importo del prelievo    che
          verrebbe  riscosso    se i quantitativi   di   latte  e  di
          equivalente  latte  consegnatigli   da produttori  lattieri
          venissero  superati   dello 0,1%.  Detta penalita' non puo'
          superare i 20.000 ECU".
            - Si  riporta di seguito il  testo del  regolamento  (CE)
          n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998:
            "Art.  1. -  All'art.  3,  paragrafo 2,  del  regolamento
          (CEE)  n.  536/93, il testo del secondo comma e' sostituito
          dal seguente:
            ''Qualora   non   rispetti  il  termine, l'acquirente  e'
          tenuto  al pagamento di una penale calcolata come segue:
            --  se  la  comunicazione  di  cui al  primo   comma   e'
          effettuata  anteriormente  al  1  giugno, la penale e' pari
          all'importo  del  prelievo  dovuto  per    un   superamento
          corrispondente  allo    0,1%  dei quantitativi di   latte e
          equivalente  latte  che gli  sono   stati consegnati    dai
          produttori. Tale  importo non  puo' essere inferiore  a 500
          ECU, ne' superiore a 20.000 ECU;
            --   se   la  comunicazione  di  cui al  primo  comma  e'
          effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente il
          16 giugno, la penale e'  pari   all'importo  del   prelievo
          dovuto  per    un   superamento corrispondente   allo  0,2%
          dei    quantitativi di   latte e  equivalente latte che gli
          sono stati   consegnati dai produttori.  Tale  importo  non
          puo'  essere  inferiore a 1.000 ECU, ne' superiore a 40.000
          ECU;
            --  se  la  comunicazione  di  cui al  primo   comma   e'
          effettuata  posteriormente  al 15 giugno, ma  anteriormente
          al 1 luglio, la  penale  e'    pari      all'importo    del
          prelievo    dovuto   per    un   superamento corrispondente
          allo 0,3%  dei  quantitativi di  latte e  equivalente latte
          che gli sono stati  consegnati dai produttori. Tale importo
          non puo' essere inferiore a  1.500  ECU,  ne'  superiore  a
          60.000 ECU;
            --  se la  comunicazione di cui al primo comma  non viene
          effettuata entro  il 30   giugno, la   penale e'    pari  a
          quella  di    cui al   terzo trattino,   maggiorata di   un
          importo  pari al   3%   della stessa   per  ciascun  giorno
          civile di ritardo  a partire dal 1  luglio. L'importo della
          penale non puo' superare 100.000 ECU.
            Tuttavia,    qualora    le    quantita'    di   latte   o
          equivalente   latte consegnate all'acquirente  per  periodo
          di  dodici  mesi  siano inferiori a 100.000  kg, le  penali
          minime   di cui ai    primi  tre    trattini  sono  ridotte
          rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU''".
               Comma    3  -        Si riporta   di seguito il  testo
          dell'art.    5  del  decreto-legge  n.     411  del   1997,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:
            "Art.  5    (Disposizioni finali). -    1. Per il periodo
          1998-1999,  in  attesa     della  riforma     del   settore
          lattierocaseario,  in   deroga a quanto previsto  dall'art.
          01 del  decreto-legge 31 gennaio  1997, n.  11, convertito,
          con  modificazioni,  dalla    legge  28  marzo 1997, n. 81,
          l'AIMA  provvede  all'aggiornamento   degli   elenchi   dei
          produttori  titolari    di    quota  e   dei   quantitativi
          ad  essi   spettanti, trasmettendoli    alle  regioni     e
          province    autonome  e   dandone comunicazione individuale
          mediante lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,
          agli    interessati, entro   il   medesimo  termine di  cui
          all'art. 3, comma 1.
            2. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano provvedono  agli adempimenti  demandati
          dal    presente  decreto  alle  regioni  nel rispetto degli
          statuti e delle norme di attuazione.
            3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si
          applicano le   disposizioni  di    cui    alla    legge  26
          novembre    1992,    n.  468,    e successive modificazioni
          'n'nntegrazioni".
               Comma  3-bis  -  Si  riporta  di  seguito    il  testo
          dell'art.  24,  comma  2,  del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54:
            "2.    Le   aziende    che   producono     latte    crudo
          destinato    alla  fabbricazione   di prodotti   a base  di
          latte  sono registrate,   previ accertamenti  svolti    dal
          servizio    veterinario, entro il   31 dicembre 1998; a tal
          fine, entro sei mesi  dalla data di entrata in  vigore  del
          presente    regolamento,  presentano   domanda   corredata,
          ove   non posseggano i requisiti  previsti dall'allegato A,
          capitoli  II e III, dal programma  di  adeguamento  a  tali
          requisiti da conseguirsi entro il 31 ottobre 1998".
               Comma  3-ter  -  Si  riporta  di  seguito    il  testo
          dell'art. 11, commi 1   e 2, del decreto    del  Presidente
          della  Repubblica   n. 54 del 1997  e quello  dell'allegato
          A,  capitolo II,  n.  2, del  medesimo decreto:
            "Art. 11 (Registrazione  e   controllo  delle     aziende
          di  produzione).  -  1.  L'unita' sanitaria locale provvede
          affinche':
            a) le  aziende di   produzione siano registrate    previo
          accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato
          A, capitoli II e III;
            b)  gli  animali    delle  aziende  di  produzione  siano
          sottoposti  ad  un  controllo  periodico    per   accertare
          l'osservanza dei  requisiti di cui all'allegato A, capitolo
          I;   qualora      sussista   il  fondato  sospetto  che  le
          disposizioni non siano rispettate il  servizio  veterinario
          provvede a  controllare lo  stato sanitario  generale degli
          animali  destinati  alla produzione   di latte   e, qualora
          cio'    si  riveli     necessario,  fa   effettuare   esami
          complementari sugli animali in questione;
            c) le aziende di produzione  siano sottoposte a controlli
          periodici intesi  ad accertare  l'osservanza  dei requisiti
          di  igiene di  cui all'allegato A.
            2.  Qualora  dai  controlli di cui al  comma 1 emerga che
          non tutte le prescrizioni  sono rispettate,   il   servizio
          veterinario prende  gli opportuni provvedimenti".
                                                         "Allegato  A
          CONDIZIONI    PER  L'AMMISSIONE    DI  LATTE    CRUDO  AGLI
          STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE.
                            Capitolo I - (Omissis)
                       Capitolo II - Igiene dell'azienda
            1. (Omissis).
            2. I  locali nei quali  si effettua la   mungitura  o  il
          latte  viene  fatto   sostare, manipolato   o  refrigerato,
          devono   essere situati   e costruiti in  modo  da  evitare
          rischi  di  contaminazione  del  latte.  Essi devono essere
          facilmente pulibili e disinfettabili e devono almeno:
            a) avere  pareti e pavimenti di   agevole  pulizia  nelle
          zone    in  cui  possono  presentarsi rischi di sudiciume o
          infezioni;
            b) avere pavimenti costruiti in   modo  da  agevolare  il
          drenaggio   dei   liquidi   e   mezzi   soddisfacenti   per
          l'evacuazione dei rifiuti;
            c)  essere  muniti  di   una ventilazione   e   di    una
          illuminazione adeguata;
            d)  disporre  di  un impianto   adeguato e sufficiente di
          erogazione di acqua potabile  che  rispetti  i    parametri
          indicati  negli  allegati D ed E del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n.  236,  da    utilizzare
          nelle  operazioni   di   mungitura   e di   pulizia   delle
          attrezzature e  degli strumenti specificati  al    capitolo
          III, lettera B; nel caso di allevamenti siti  in territorio
          di  montagna  o comunque disagiato,   l'acqua   utilizzata,
          ancorche'    non    riconosciuta    come  potabile,    deve
          possedere  al    controllo,    i   requisiti previsti   per
          l'acqua destinata al consumo umano diretto;
            e) presentare   un'adeguata  separazione  da  tutte    le
          possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli
          di letame;
            f)   disporre di  dispositivi  e attrezzature  di agevole
          lavaggio, pulizia e disinfezione.
            Inoltre,  i locali   per il   magazzinaggio  del    latte
          devono    essere  muniti  di  impianti  di   refrigerazione
          adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti
          ed essere separati dai locali in  cui  sono  stabulati  gli
          animali".
            Comma 4 - Si riporta di seguito il testo degli articoli 8
          e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
            "Art.  8  (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato il responsabile dell'industria alimentare  e'  punito
          con:
            a)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire due
          milioni  a  lire  dodici    milioni  per     l'inosservanza
          dell'obbligo  di cui  all'art. 3, comma 3.
            b)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire tre
          milioni a lire  diciotto  milioni  per  la  mancata  o  non
          corretta  attuazione  del  sistema di autocontrollo  di cui
          all'art.  3,  comma    2,  o    per  l'inosservanza   delle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
            c)  la  sanzione amministrativa pecuniaria  da lire dieci
          milioni a lire sessanta milioni per la    violazione  degli
          obblighi  di  ritiro  dal  commercio  previsti dall'art. 3,
          comma 4.
            2.   L'autorita'  incaricata    del  controllo    procede
          all'applicazione  delle sanzioni  amministrative di cui  al
          comma   1, lettere a)   e  b),  qualora    il  responsabile
          dell'industria  alimentare   non provveda   ad eliminare il
          mancato o non   corretto adempimento delle norme    di  cui
          all'art.   3,  commi  2  e  3,  entro  un  congruo  termine
          prefissato.
            3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma
          2,  ovvero  la  violazione  dell'obbligo  di   ritiro   dal
          commercio previsto dall'art.  3, comma 4, e'  punito, se ne
          deriva  pericolo  per    la  salubrita'  e la sicurezza dei
          prodotti alimentari, con   l'arresto fino ad  un    anno  e
          l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni".
            "Art.   3   (Autocontrollo).   -   1.   Il   responsabile
          dell'industria deve   garantire  che    la    preparazione,
          la      trasformazione,         la   fabbricazione,      il
          confezionamento,    il    deposito,    il  trasporto,    la
          distribuzione,   la   manipolazione,  la     vendita  o  la
          fornitura,  compresa  la  somministrazione,  dei   prodotti
          alimentari siano effettuati in modo igienico.
            2.    Il responsabile   della  industria  alimentare deve
          individuare nella propria attivita' ogni fase  che potrebbe
          rivelarsi critica per la sicurezza degli   alimenti e  deve
          garantire    che siano individuate, applicate, mantenute ed
          aggiornate le adeguate procedure di  sicurezza  avvalendosi
          dei  seguenti   principi su   cui e'  basato il  sistema di
          analisi dei   rischi e   di controllo dei    punti  critici
          HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
               a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
            b)  individuazione dei  punti in cui possono  verificarsi
          dei rischi per gli alimenti;
            c)  decisioni da  adottare riguardo   ai punti    critici
          individuati,  cioe'  a  quei punti che possono nuocere alla
          sicurezza dei prodotti;
            d) individuazione   ed  applicazione  di    procedure  di
          controllo  e di sorveglianza dei punti critici;
            e)  riesame  periodico,  ed  in occasione  di  variazioni
          di      ogni  processo  e  della  tipologia    d'attivita',
          dell'analisi  dei  rischi,  dei  punti  critici   e   delle
          procedure di controllo e di sorveglianza.
            3.   Il    responsabile  dell'industria  alimentare  deve
          tenere  a disposizione dell'autorita'  competente  preposta
          al  controllo  tutte  le  informazioni    concernenti    la
          natura,   la frequenza   e   i    risultati  relativi  alla
          procedura di cui al comma 2.
            4.    Qualora a   seguito dell'autocontrollo   di  cui al
          comma 2,   il  responsabile    dell'industria    alimentare
          constati   che   i  prodotti possano presentare  un rischio
          immediato per  la salute  provvede al ritiro dal  commercio
          dei  prodotti  in  questione  e    di  quelli  ottenuti  in
          condizioni tecnologiche simili    informando  le  autorita'
          competenti  sulla    natura del   rischio   e fornendo   le
          informazioni relative  al ritiro degli stessi; il  prodotto
          ritirato dal commercio deve rimanere sotto la  sorveglianza
          e  la responsabilita'  dell'autorita' sanitaria locale fino
          al momento in  cui, previa autorizzazione    della  stessa,
          non  venga  distrutto  o  utilizzato  per  fini diversi dal
          consumo  umano  o  trattato  in  modo    da  garantirne  la
          sicurezza;   le   spese      sono  a  carico  del  titolare
          dell'industria alimentare.
            5. Le    industrie  alimentari    devono  attenersi  alle
          disposizioni  di  cui   all'allegato, fatte   salve  quelle
          piu'  dettagliate o  rigorose attualmente  vigenti  purche'
          non    costituiscano  restrizione  o  ostacolo agli scambi;
          modifiche a   tali disposizioni possono  essere  effettuate
          con   regolamento   del  Ministro    della  sanita'  previo
          espletamento delle procedure comunitarie".
            Comma 4-bis - Si  riporta di seguito il  testo  dell'art.
          8,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
          173:
            "Art. 8  (Valorizzazione del  patrimonio gastronomico). -
          1.  Per  l'individuazione  dei  ''prodotti  tradizionali'',
          le      procedure   delle   metodiche      di  lavorazione,
          conservazione  e     stagionatura  il   cui   uso   risulta
          consolidato  dal  tempo,   sono pubblicate con  decreto del
          Ministro  per  le  politiche   agricole,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          e  con  la  Conferenza permanente per   i rapporti   tra lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano.  Le regioni e le province autonome di Trento  e di
          Bolzano, entro   sei mesi   dalla suddetta    pubblicazione
          predispongono,     con     propri   atti,   l'elenco    dei
          ''prodotti tradizonali''.
            2.   Con decreto   del  Ministro    della    sanita',  di
          concerto  con  il Ministro per le politiche agricole  e con
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato,    sono  definite le deroghe, relative ai
          ''prodotti tradizionali'' di cui  al comma  1,  riguardanti
          l'igiene  degli alimenti, consentite dalla regolamentazione
          comunitaria".
            -  La  direttiva   92/46/CEE   del Consiglio,   del    16
          giugno   1992, stabilisce    le    norme   sanitarie    per
          la    produzione    e     la commercializzazione  di  latte
          crudo,  di latte trattato termicamente e di prodotti a base
          di latte.
            Comma    5  -  Per il   testo dell'art. 8,  comma 2,  del
          decreto legislativo n. 155 del 1997, v. in nota al comma 4.