Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre )) (( 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 )) (( gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente: )) (( "8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e')) (( fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere )) (( dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di )) (( riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal )) (( comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono )) (( anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i )) (( venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al )) (( medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire )) (( all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate )) (( nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive )) (( salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta )) (( fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta )) (( altresi' ferma la responsabilita' civile, penale, )) (( amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della )) (( decisione o del ritardo nell'invio della stessa". )) 2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e' soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 e' sostituito dal seguente: (( "4. In caso di mancato rispetto del termine previsto )) (( dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, )) (( si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal )) (( regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio )) (( 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia )) (( imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente". )) 3. All'articolo 5 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " (( 1-bis. )) In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota (( che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto )) ". (( 3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre )) (( 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono )) (( differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 )) (( settembre 1999. )) (( 3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela )) (( igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei )) (( provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata )) (( al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti )) (( strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera )) (( d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 )) (( del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o )) (( svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al )) (( citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b) "; )) 4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999. L'autorita' incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo. (( 4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai )) (( commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile )) (( 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva )) (( 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive )) (( modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate )) (( dai produttori agricoli. )) 5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
Riferimenti normativi: Comma 1 - Si riporta di seguito il testo del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998: "8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e' fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili. Resta ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa". Comma 2 - Si riporta di seguito il testo del commi 2 e 4 dell'art. 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998: "2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale ''dichiarazione di contestazione''. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Se il produttore non controfirma il modello L1 l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'art. 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 160". "4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente". - Si riporta di seguito il testo del par. 2 dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993: "2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorita' competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorita' competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'art. 2, pargrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli e' stato consegnato da produttori, nonche' la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa. Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalita' pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superati dello 0,1%. Detta penalita' non puo' superare i 20.000 ECU". - Si riporta di seguito il testo del regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998: "Art. 1. - All'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma e' sostituito dal seguente: ''Qualora non rispetti il termine, l'acquirente e' tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue: -- se la comunicazione di cui al primo comma e' effettuata anteriormente al 1 giugno, la penale e' pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non puo' essere inferiore a 500 ECU, ne' superiore a 20.000 ECU; -- se la comunicazione di cui al primo comma e' effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente il 16 giugno, la penale e' pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non puo' essere inferiore a 1.000 ECU, ne' superiore a 40.000 ECU; -- se la comunicazione di cui al primo comma e' effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1 luglio, la penale e' pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3% dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non puo' essere inferiore a 1.500 ECU, ne' superiore a 60.000 ECU; -- se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale e' pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1 luglio. L'importo della penale non puo' superare 100.000 ECU. Tuttavia, qualora le quantita' di latte o equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo di dodici mesi siano inferiori a 100.000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU''". Comma 3 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998: "Art. 5 (Disposizioni finali). - 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'art. 3, comma 1. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni 'n'nntegrazioni". Comma 3-bis - Si riporta di seguito il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54: "2. Le aziende che producono latte crudo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte sono registrate, previ accertamenti svolti dal servizio veterinario, entro il 31 dicembre 1998; a tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano domanda corredata, ove non posseggano i requisiti previsti dall'allegato A, capitoli II e III, dal programma di adeguamento a tali requisiti da conseguirsi entro il 31 ottobre 1998". Comma 3-ter - Si riporta di seguito il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 e quello dell'allegato A, capitolo II, n. 2, del medesimo decreto: "Art. 11 (Registrazione e controllo delle aziende di produzione). - 1. L'unita' sanitaria locale provvede affinche': a) le aziende di produzione siano registrate previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato A, capitoli II e III; b) gli animali delle aziende di produzione siano sottoposti ad un controllo periodico per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo I; qualora sussista il fondato sospetto che le disposizioni non siano rispettate il servizio veterinario provvede a controllare lo stato sanitario generale degli animali destinati alla produzione di latte e, qualora cio' si riveli necessario, fa effettuare esami complementari sugli animali in questione; c) le aziende di produzione siano sottoposte a controlli periodici intesi ad accertare l'osservanza dei requisiti di igiene di cui all'allegato A. 2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emerga che non tutte le prescrizioni sono rispettate, il servizio veterinario prende gli opportuni provvedimenti". "Allegato A CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI LATTE CRUDO AGLI STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE. Capitolo I - (Omissis) Capitolo II - Igiene dell'azienda 1. (Omissis). 2. I locali nei quali si effettua la mungitura o il latte viene fatto sostare, manipolato o refrigerato, devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte. Essi devono essere facilmente pulibili e disinfettabili e devono almeno: a) avere pareti e pavimenti di agevole pulizia nelle zone in cui possono presentarsi rischi di sudiciume o infezioni; b) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per l'evacuazione dei rifiuti; c) essere muniti di una ventilazione e di una illuminazione adeguata; d) disporre di un impianto adeguato e sufficiente di erogazione di acqua potabile che rispetti i parametri indicati negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature e degli strumenti specificati al capitolo III, lettera B; nel caso di allevamenti siti in territorio di montagna o comunque disagiato, l'acqua utilizzata, ancorche' non riconosciuta come potabile, deve possedere al controllo, i requisiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano diretto; e) presentare un'adeguata separazione da tutte le possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli di letame; f) disporre di dispositivi e attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione. Inoltre, i locali per il magazzinaggio del latte devono essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali". Comma 4 - Si riporta di seguito il testo degli articoli 8 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3. b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3, comma 4. 2. L'autorita' incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'art. 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'art. 3, comma 4, e' punito, se ne deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni". "Art. 3 (Autocontrollo). - 1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. 2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2. 4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorita' competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare. 5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie". Comma 4-bis - Si riporta di seguito il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: "Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico). - 1. Per l'individuazione dei ''prodotti tradizionali'', le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei ''prodotti tradizonali''. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai ''prodotti tradizionali'' di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria". - La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. Comma 5 - Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 1997, v. in nota al comma 4.